Lo Statuto della Fondazione
STATUTO
“Fondazione Versiliana”
Articolo 1
Costituzione sede, delegazione e uffici
E’ costituita una Fondazione denominata “Fondazione Versiliana” con sede in Pietrasanta (LU), frazione Marina di Pietrasanta, viale Morin 16.
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia sia all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto.
La Fondazione, la cui costituzione è stata promossa dal Comune di Pietrasanta e dalla Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana – Credito Cooperativo – Società Cooperativa, è aperta alla partecipazione di altri Enti e soggetti, sia di diritto pubblico che di diritto privato.
Si specifica che in data 11 marzo 2017 il Consiglio di gestione della Fondazione, recependo la richiesta del Socio Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana – Credito Cooperativo- Società Cooperativa, ha deliberato di acconsentire alla richiesta della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana Credito Cooperativo Società Cooperativa di uscire dalla compagine sociale della Fondazione.
La Fondazione ha la natura giuridica di istituzione di diritto privato, risponde ai principi che reggono la disciplina delle Fondazioni di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinate dal Codice Civile e dalle leggi a esso collegate, dai quali è regolamentata la sua attività.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Articolo 2
Scopi
La Fondazione persegue finalità di natura culturale, artistica, turistica e di utilizzazione del tempo libero, con riferimento particolare al territorio della Versilia a partire da quello del Comune di Pietrasanta da cui ha tratto origine. Si propone di promuovere e diffondere le espressioni della cultura e dell’arte, del territorio di riferimento, nonché di promuovere, tutelare e valorizzare i beni artistici e territoriali che ne arricchiscono il patrimonio culturale e ambientale, nonché delle attività del tempo libero che lì si svolgono o che si potranno svolgere in futuro.
La Fondazione si pone quindi l’obiettivo di gestire, ovvero collaborare alla gestione, e comunque fattivamente sostenere ogni attività di natura culturale, turistica, ricreativa e di valorizzazione del territorio che abbia sede attuale o futura nel territorio di riferimento o che possa comunque interagire con le attività culturali, artistiche, turistiche, ricreative e ambientali esistenti, tra le quali, a titolo di esempio qualificante ma non esaustivo, la gestione del Festival la Versiliana e delle attività a esso connesse e pertinenti, la gestione del Parco la Versiliana,
compresa la Villa, la gestione del Teatro comunale di Pietrasanta, nonché le attività e gli spazi espositivi e museali, ricreativi e culturali che le verranno affidati da soggetti pubblici e privati.
Articolo 3
Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l’altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
d) promuovere e organizzare attività e manifestazioni (mostre, concorsi a premi, esposizioni, rassegne, congressi, dibattiti, conferenze, simposi) culturali ed artistiche, corsi di formazione e di specializzazione nelle materie d’interesse della Fondazione;
f) gestire direttamente o indirettamente; attività e spazi espositivi, museali, artistici, ricreativi e culturali che le verranno affidati da soggetti pubblici e privati tra i quali, a titolo di esempio qualificante ma non esaustivo, anche il Festival la Versiliana e le attività a esso connesse e pertinenti, la gestione del Parco la Versiliana, compresa la Villa, e il Teatro comunale di Pietrasanta, nonché assumere, direttamente o indirettamente, la gestione dei beni di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42). I contratti o i provvedimenti con i quali verrà affidata alla Fondazione la gestione o l’utilizzo o comunque l’uso di immobili afferenti le sue finalità statutarie, che verranno concessi in uso od affidati alla Fondazione, disciplineranno anche gli standard di utilizzo di detti beni;
g) istituire premi e borse di studio;
h) assumere la gestione di servizi culturali, del turismo e del tempo libero;
i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, oggettistica artistica, e degli audiovisivi in genere;
l) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
m) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività.
Articolo 4
Vigilanza
Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi dell’articolo 25 del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.
Articolo 5
Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto:
– dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori e dai partecipanti istituzionali;
– dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
– dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
– dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Gestione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
– da contributi dell’Unione Europea, dello Stato, degli enti territoriali o degli altri enti pubblici, espressamente destinati a patrimonio.
Articolo 6
Fondo di Gestione
Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
– da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
– da eventuali altri contributi ovvero elargizioni da parte dell’Unione Europea, dello stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici;
– dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Socio Fondatore, da Partecipanti istituzionali e da Partecipanti;
– dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Articolo 7
Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di dicembre il Consiglio di gestione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.
Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.
Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti in quanto applicabili i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile, salvo le indicazioni previste dalla normativa specifica e/o dalle raccomandazioni e/o dai principi contabili per gli Enti no Profit.
Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali, per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
Articolo 8
Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in:
– Socio Fondatore;
– Partecipanti Istituzionali;
– Partecipanti.
Articolo 9
Socio Fondatore
E’ socio Fondatore il Comune di Pietrasanta.
Articolo 10
Partecipanti Istituzionali e Partecipanti.
Possono divenire partecipanti Istituzionali le Istituzioni Culturali, le Università, gli Enti Culturali, le Persone giuridiche, pubbliche o privat nonché gli Enti ed amministrazioni Pubbliche che, impegnandosi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, contribuiscono in modo significativo o su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro ovvero beni mobili o immobili, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di gestione, ovvero che si impegnino a fornire attività di supporto alla Fondazione.
Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione ed impegnandosi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di gestione ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo, con la prestazione di attività di volontariato o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali.
Il Consiglio di Gestione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, nonché determinarne benefici e prerogative.
I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.
La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di gestione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.
Articolo 11
Membri esteri
Possono essere nominati, a condizione di reciprocità, Partecipanti istituzionali ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all’estero.
Articolo 12
Esclusione e recesso
Il Consiglio di Gestione decide a maggioranza assoluta dei propri membri l’esclusione di Partecipanti Istituzionali ed a maggioranza semplice quella di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
– inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
– condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
– comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
– estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
– apertura di procedure di liquidazione;
– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
Il Socio Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.
Il Socio Fondatore può comunque in qualunque momento decidere di non assumere ulteriori impegni futuri nei confronti della Fondazione, purchè adempia a quelli già assunti.
Articolo 13
Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
– il Presidente della Fondazione;
– il Presidente Onorario;
– il Consiglio di Gestione;
– l’Organo Consultivo del Territorio;
– il Collegio dei Revisori Legali.
La titolarità o la partecipazione a tali organi è onorifica, come previsto dalla Legge 122/2010 e può dar luogo soltanto al rimborso delle spese sostenute ed al versamento di un gettone di presenza nella misura stabilita dalla medesima normativa o da altre disposizioni vigenti.
Articolo 14
Presidente della Fondazione e Vice Presidente.
Il Sindaco di Pietrasanta nomina il Presidente della Fondazione Versiliana.
Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Gestione.
Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa generale, direzione e controllo necessari per il buon funzionamento della Fondazione e presiede, con diritto di voto, anche gli Organi collegiali di cui faccia parte ai sensi di questo Statuto.
Il Presidente cura i rapporti con gli Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private e in generale rappresenta all’esterno la Fondazione, anche ai fini del mantenimento dei migliori rapporti istituzionali e di collaborazione e sostegno alla attività della Fondazione. Ha la legale rappresentanza di fronte a terzi, compreso il potere di stare in giudizio, agendo e resistendo di fronte a qualsiasi Autorità giurisdizionale; può peraltro decidere di delegare tale ultimo potere.
Il Presidente della Fondazione ha l’alta sovrintendenza della gestione della Fondazione. Il Consiglio di Gestione nomina un Direttore Artistico, al quale il Presidente può delegare parte dei propri poteri.
Essendo la scelta di tale figura fiduciaria, il Direttore Artistico sarà legato alla Fondazione da apposito contratto di collaborazione di diritto privato della durata coincidente con il mandato del Sindaco di Pietrasanta, fatto salva, stante la necessità di assicurare il regolare svolgimento del Festival estivo, la conclusione del mandato al 30 settembre.
In caso di assenza o impedimento del Presidente i relativi poteri sono esercitati dal Vice Presidente. La firma del Vicepresidente basta a far presumere l’assenza o impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.
Articolo 14 bis
Il Presidente Onorario.
Il Sindaco può nominare un Presidente Onorario della Fondazione Versiliana.
Il Presidente Onorario della Fondazione resta in carica per la stessa durata del Mandato del Sindaco che lo ha nominato.
Il Presidente Onorario della Fondazione non ha la titolarità di potere alcuno né ha le facoltà che il presente Statuto riserva al Presidente della Fondazione. Ha facoltà di partecipare alle adunanze del Consiglio di Gestione, ma non ha diritto di voto. La sua presenza a dette adunanze del Consiglio di Gestione non rileva ai fini del quorum richiesto per le sue deliberazioni.
Articolo 15
Consiglio di Gestione
Il Consiglio di Gestione è nominato dal Sindaco del Comune di Pietrasanta ed è composto, oltre che dal Presidente, da altri 4 membri.
I membri del Consiglio di Gestione restano in carica per la stessa durata del mandato del Sindaco che li ha nominati.
La veste di membro dell’Organo Consultivo del Territorio è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione, salvo quanto precisato al successivo articolo 16 relativamente al Presidente della Fondazione.
Il Direttore Artistico partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione senza diritto di voto.
Il Consiglio di Gestione, salvo le attribuzioni assegnate dal presente statuto a singoli organi, provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, tenuto conto anche di quanto espresso dall’Organo Consultivo del Territorio.
In particolare il Consiglio di Gestione provvede a:
– approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
– attribuire la qualifica di Partecipanti Istituzionali e di Partecipanti;
– approvare i regolamenti interni riguardanti l’attività della Fondazione ed il funzionamento degli organi;
– nominare tra i propri membri il Vice Presidente;
– approvare i dipartimenti operativi o i settori di attività della Fondazione e fornire indirizzi sulla dotazione organica di tutto il personale;
– determinare l’ammontare del gettone di presenza e/o di altre indennità previste dalla legge;
– deliberare eventuali modifiche statutarie;
– deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio;
– predisporre i programmi e le linee di attività, da sottoporre annualmente al parere consultivo dell’Organo Consultivo del Territorio;
– deliberare l’accettazione di eredità, legati e contributi;
– determinare il trattamento giuridico ed economico del personale, provvedere alle assunzioni e licenziamenti;
– nominare il Direttore Artistico, deliberando i relativi poteri e deleghe, nonché il conseguente impegno di spesa.
– Individuare, tra i Dipendenti della Fondazione un Segretario che assista alle riunioni del Consiglio Di Gestione e dell’Organo Consultivo del Territorio e che le verbalizzi.
Il Consiglio di Gestione è convocato d’iniziativa del Presidente della Fondazione, o su richiesta di un terzo dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all’informazione di tutti i membri, di cui si abbia prova dell’avvenuta ricezione.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. E’ presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. E’ ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano per audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro
consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e
dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Delle riunioni dell’Organo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l’Organo medesimo e da un Segretario.
Articolo 16
Organo Consultivo del Territorio
L’Organo Consultivo del Territorio formula, con valore consultivo e propositivo, in rappresentanza del territorio e delle sue istanze, proposte per la programmazione delle attività della Fondazione.
L’Organo Consultivo del Territorio nomina il Collegio dei Revisori Legali.
Non ha compiti di amministrazione e gestione delle attività. E’ composto da un numero variabile di membri con un minimo di tredici e un massimo di diciannove, purché in numero dispari. Il Presidente della Fondazione è componente di diritto. Il Direttore Artistico partecipa al le riunioni dell’Organo Consultivo del Territorio, senza diritto di voto.
La scelta dei membri nominati avverrà con le seguenti modalità:
– da undici a tredici membri nominati dal Sindaco del Comune di Pietrasanta, di cui uno su designazione dei gruppi di maggioranza e uno su designazione dei gruppi di minoranza; in caso di mancato accordo tra i gruppi o di mancata designazione entro trenta giorni dalla richiesta, la nomina avverrà ad iniziativa del Sindaco;
– da tre a cinque membri nominati anche congiuntamente dai Partecipanti Istituzionali;
– da un membro scelto e nominato dai precedenti componenti tra i Partecipanti.
L’Organo Consultivo del Territorio resta in carica cinque anni ed è nominato in coincidenza con l’inizio del mandato amministrativo del Comune di Pietrasanta e decade con la cessazione dell’organo che lo ha nominato.
I membri dell’Organo Consultivo del Territorio possono essere riconfermati.
L’Organo Consultivo del Territorio potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l’avvenuto insediamento della maggioranza dei membri nominati o designati dai Fondatori.
Il componente dell’Organo Consultivo del Territorio che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dall’Organo stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi
di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti provvedono, nel rispetto delle nomine di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro Componente che resterà in carica sino alla scadenza dell’Organo Consultivo del Territorio.
L’Organo Consultivo del Territorio è convocato dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima
della data fissata.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata ad almeno ventiquattrore di distanza dalla prima convocazione.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, la riunione sarà presieduta dal Componente più anziano di età tra quelli nominati o designati dai Fondatori.
Delle riunioni dell’Organo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l’Organo medesimo e dal Segretario della Fondazione che lo redige.
Articolo 17
Quorum
L’Organo Consultivo del Territorio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza del sessantacinque per cento dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché la maggioranza sia costituita da membri nominati o designati dai Fondatori.
Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Sono fatte salve le disposizioni normative vigenti che dispongono quorum funzionali o strutturali speciali.
Articolo 18
Collegio dei Revisori Legali
Il Collegio dei Revisori Legali è composto da tre membri effettivi, nominati dall’ Organo Consultivo del Territorio con le seguenti modalità:
– due membri, di cui uno con funzione di Presidente, iscritti nell’elenco dei Revisori Legali, su designazione del Fondatore Comune di Pietrasanta;
– un membro su designazione dei Partecipanti istituzionali;
Il Collegio dei Revisori Legali è organo di controllo della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della medesima, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
I membri del Collegio dei revisori hanno diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute ed al versamento di un gettone di presenza nella misura stabilita dalla medesima normativa o da altre disposizioni vigenti.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell’apposito Libro delle Riunioni.
I Revisori Legali restano in carica con le modalità previste per il Consiglio di gestione e possono essere riconfermati.
Articolo 19
Clausola arbitrale
Tutte le controversie relative al presente statuto comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno risolte con arbitrato irrituale con arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Lucca su richiesta dell’interessato.
Articolo 20
Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di gestione, che nominerà anche il liquidatore, al Comune di Pietrasanta per fini analoghi o comunque fini di pubblica utilità.
I beni affidati in concessione di uso alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.
Articolo 21
Decadenza organi
I membri degli organi della Fondazione in caso di cessazione, per scadenza naturale o per qualsiasi altra causa, restano in carica fino alla nomina dei nuovi amministratori.
Articolo 22
Gestione Provvisoria
Il fondatore Comune di Pietrasanta può disporre la revoca di alcuni o tutti i membri degli organi della Fondazione solo in caso di gravi violazioni ed inadempimenti degli obblighi derivanti dalla gestione e dai rapporti con i terzi da parte della Fondazione, nel rispetto e fatti salvi i compiti dell’ordinamento riservati all’Autorità Governativa.
Con l’atto di revoca il Fondatore Comune di Pietrasanta nominerà tre membri che costituiranno il nuovo Consiglio di gestione della Fondazione, che dovrà provvedere a rimuovere le irregolarità riscontrate ed a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali e al ripristino dell’ordinario funzionamento della Fondazione.
Tali membri resteranno in carica al massimo per un esercizio, dopodiché si provvederà alle nuove nomine nel rispetto delle disposizioni statutarie.
Articolo 23
Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
Pietrasanta, Frazione Marina di Pietrasanta, lì otto luglio duemiladiciassette.
Firmato:
Di Lorenzo Pietro n.n.
Marzio Villari Notaio – sigillo.
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